Art. 2.

      1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) individua, sentite l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, i sistemi di controllo e di allarme tecnologicamente adeguati ai fini di cui all'articolo 1;

          b) stabilisce i requisiti tecnici e le modalità di manutenzione dei sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera a);

          c) stabilisce misure di controllo per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto da parte degli istituti di credito e degli uffici postali;

          d) istituisce presso il Ministero il Comitato per la sicurezza bancaria, composto

 

Pag. 5

da rappresentanti datoriali, dei lavoratori e delle Forze dell'ordine.

      2. I sistemi di controllo e di allarme devono essere collegati ventiquattro ore su ventiquattro con gli organi di polizia e con le stazioni dei carabinieri più vicine alle sedi degli istituti di credito.